Trattato 29.10.2004
Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione
TITOLO VI - Funzionamento dell'unione.
Capo I - Disposizioni istituzionali
Sezione 1 - Le istituzioni. Sottosezione 5 - La Corte di giustizia dell'Unione europea
Il numero dei giudici del Tribunale è fissato dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia assistito da avvocati generali.
I membri del Tribunale sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato di cui all'articolo III-357.
Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale del Tribunale.
I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale. Il mandato è rinnovabile.
Il Tribunale adotta il suo regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.
Salvo quanto diversamente disposto dallo statuto, le disposizioni della costituzione relative alla Corte di giustizia si applicano al Tribunale.
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