Trattato 29.10.2004
Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione
TITOLO VI - Funzionamento dell'unione.
Capo I - Disposizioni istituzionali
Sezione 1 - Le istituzioni. Sottosezione 5 - La Corte di giustizia dell'Unione europea
1. Il Tribunale è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli III-365, III-367, III-370, III-372 e III-374, ad eccezione di quelli attribuiti a un tribunale specializzato istituito in applicazione dell'articolo III-359 e di quelli che lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea riserva alla Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia competente per altre categorie di ricorsi.
Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto.
2. Il Tribunale è competente a conoscere dei ricorsi proposti contro le decisioni dei tribunali specializzati.
Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione siano compromesse.
3. Il Tribunale è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dell'articolo III-369, in materie specifiche determinate dallo statuto
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.