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Trattato 29.10.2004

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 29.10.2004.

Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione

TITOLO VI - Funzionamento dell'unione.

Capo I - Disposizioni istituzionali

Sezione 1 - Le istituzioni. Sottosezione 5 - La Corte di giustizia dell'Unione europea

Articolo III-361 -

Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea quando reputi che un altro Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù della Costituzione.

Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù della Costituzione, deve rivolgersi alla Commissione.

La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano stati posti in condizione di presentare in contraddittorio osservazioni scritte e orali.

Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte.

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