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Trattato 29.10.2004

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 29.10.2004.

Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione

TITOLO VI - Funzionamento dell'unione.

Capo I - Disposizioni istituzionali

Sezione 1 - Le istituzioni. Sottosezione 5 - La Corte di giustizia dell'Unione europea

Articolo III-365 -

1. La Corte di giustizia dell'Unione europea esercita un controllo di legittimità sulle leggi e leggi quadro europee, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.

2. Ai fini del paragrafo 1, la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione della Costituzione o di qualsiasi regola di diritto concernente la sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.

3. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente, alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti, la Banca centrale europea e il Comitato delle regioni propongono per salvaguardare le proprie prerogative.

4. Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, un ricorso contro

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