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Trattato 29.10.2004

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 29.10.2004.

Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione

TITOLO VI - Funzionamento dell'unione.

Capo I - Disposizioni istituzionali

Sezione 1 - Le istituzioni. Sottosezione 5 - La Corte di giustizia dell'Unione europea

Articolo III-373 -

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente, nei limiti sotto specificati, a conoscere delle controversie in materia di:

a) esecuzione degli obblighi degli Stati membri derivanti dallo statuto della Banca europea per gli investimenti. Il consiglio di amministrazione della Banca dispone a tale riguardo dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'articolo III-360;

b) deliberazioni del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti. Ciascuno Stato membro, la Commissione e il consiglio di amministrazione della Banca possono proporre un ricorso in materia, alle condizioni previste all'articolo III-365;

c) deliberazioni del consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti. I ricorsi avverso tali deliberazioni possono essere proposti, alle condizioni fissate all'articolo III-365, soltanto dagli Stati membri o dalla Commissione e unicamente per violazione delle forme di cui all'articolo 19, paragrafi 2, 5, 6 e 7 dello statuto della Banca;

d) esecuzione, da parte delle banche centrali nazionali, degli obblighi derivanti dalla Costituzione e dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. Il consiglio direttivo della Banca centrale europea dispone al riguardo, nei confronti delle banche centrali nazionali, dei poteri riconosciuti alla Co

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