Trattato 29.10.2004
Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione
TITOLO VI - Funzionamento dell'unione.
Capo I - Disposizioni istituzionali
Sezione 1 - Le istituzioni. Sottosezione 5 - La Corte di giustizia dell'Unione europea
Nell'eventualità di una controversia che mette in causa un atto di portata generale adottato da un'istituzione, organo o organismo dell'Unione, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto all'articolo III-365, paragrafo 6, valersi dei motivi previsti all'articolo III-365, paragrafo 2, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea l'inapplicabilità dell'atto stesso.
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