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Trattato 29.10.2004

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 29.10.2004.

Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione

TITOLO VI - Funzionamento dell'unione.

Capo I - Disposizioni istituzionali

Sezione 1 - Le istituzioni. Sottosezione 5 - La Corte di giustizia dell'Unione europea

Articolo III-379 -

1. I ricorsi proposti alla Corte di giustizia dell'Unione europea non hanno effetto sospensivo.

Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedono, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

2. La Corte di giustizia dell'Unione europea, nelle cause che le sono proposte, può ordinare le misure provvisorie necessarie.

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