IperTesto Unico IperTesto Unico

Trattato 29.10.2004

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 29.10.2004.

Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione

TITOLO VI - Funzionamento dell'unione.

Capo I - Disposizioni istituzionali

Sezione 2 - Gli organi consultivi dell'Unione. Sottosezione 1 - Il Comitato delle regioni

Articolo III-386 -

Il numero dei membri del Comitato delle regioni non è superiore a trecentocinquanta. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta una decisione europea che determina la composizione del Comitato.

I membri del Comitato e un numero uguale di supplenti sono nominati per cinque anni. Il loro mandato è rinnovabile. Essi non possono essere nel contempo membri del Parlamento europeo.

Il Consiglio adotta la decisione europea che stabilisce l'elenco dei membri e dei supplenti, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro.

Alla scadenza del mandato di cui all'articolo I-32, paragrafo 2 in virtù del quale sono stati proposti, il mandato dei membri del Comitato termina automaticamente e essi sono sostituiti per la restante durata di detto mandato secondo la medesima procedura.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.