Trattato 29.10.2004
Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione
TITOLO VI - Funzionamento dell'unione.
Capo I - Disposizioni istituzionali
Sezione 2 - Gli organi consultivi dell'Unione. Sottosezione 1 - Il Comitato delle regioni
Il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato delle regioni nei casi previsti dalla Costituzione e in tutti gli altri casi in cui una di tali istituzioni lo ritenga opportuno, in particolare nei casi concernenti la cooperazione transfrontaliera.
Qualora lo reputino necessario, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore a un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato si può non tener conto dell'assenza di parere.
Quando il Comitato economico e sociale è consultato, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione informano il Comitato delle regioni di tale domanda di parere. Il Comitato delle regioni, se ritiene che siano in causa interessi regionali specifici, può formulare un parere in materia. Esso può inoltre formulare un parere di sua iniziativa.
Il parere del Comitato è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle sue deliberazioni.
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