Trattato 29.10.2004
Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione
TITOLO VI - Funzionamento dell'unione.
Capo III - Cooperazioni rafforzate
1. Al momento dell'instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati membri, fatto salvo il rispetto delle eventuali condizioni di partecipazione stabilite dalla decisione europea di autorizzazione. La partecipazione alle cooperazioni rafforzate resta inoltre possibile in qualsiasi altro momento, fatto salvo il rispetto, oltre che delle eventuali condizioni summenzionate, degli atti già adottati in tale ambito.
La Commissione e gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata si adoperano per promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri.
2. La Commissione e, all'occorrenza, il ministro degli affari esteri dell'Unione, informano periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito allo sviluppo delle cooperazioni rafforzate.
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