Trattato 29.10.2004
Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione
TITOLO VII - Disposizioni comuni
La responsabilità contrattuale dell'Unione è regolata dal diritto applicabile al contratto in causa.
In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.
In deroga al secondo comma, la Banca centrale europea deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.
La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell'Unione è regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.