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CCNI MIUR 09.09.2004

Applicazione dell'art. 18, comma 4, del CCNL relativo al secondo biennio economico 2000/2001 del personale del comparto scuola.

Art. 3 - Criteri di erogazione

1) I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali provvedono a mettere a disposizione dell'INVALSI, dell'INDIRE e degli IRRE le quote indicate nell'allegato prospetto rispettivamente assegnate ai medesimi Istituti, ai fini della relativa contrattazione integrativa d'Istituto per la determinazione dei criteri e delle modalità di erogazione.

2) I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali provvedono a corrispondere al personale interessato di cui al precedente punto b) le somme spettanti, che derivano dal relativo stanziamento indicato nell'allegato prospetto, sentite le Organizzazioni sindacali regionali.

3) Sulla somma di cui al precedente punto c) i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali provvedono a definire in sede di contrattazione integrativa a livello regionale i criteri e le modalità di erogazione al personale destinatario in relazione alle specifiche attività svolte.

4) L'Amministrazione centrale provvede a definire in sede di contrattazione integrativa nazionale del personale del comparto scuola i criteri e le modalità di erogazione al personale destinatario in relazione alle specifiche attività svolte.

5) Nell'individuazione dei criteri di ripartizione la contrattazione di cui ai commi 3 e 4 terrà in debita considerazione l'effettiva attività svolta, sia in termini qualitativi e quantitativi, sia in termini di svolgimento di compiti connessi a particolari finalità.

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