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C.M. Economia e Finanze 27.09.2004, n. 32

Liquidazione compenso - operazioni di conguaglio fiscale.

Com'è noto con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 novembre 2003, e stato determinato, ai sensi dell'art. 57, comma 3 del Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" D.I. 10 febbraio 2001, n. 44 il compenso spettante al presidente ed ai componenti dei collegi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche. Con successiva circolare 4 dicembre 2003, n. 92, emanata dal Servizio per gli affari economico finanziari del MIUR, concordata con 10 scrivente Ispettorato Generale, sana state impartite istruzioni ai fini di una uniforme applicazione delle disposizioni contenute del citato decreto di fissazione dei compensi.

Peraltro, in sede di liquidazione degli emolumenti ai revisori dei conti, in rappresentanza del MEF, per l'attività di riscontro espletata nel corso degli anni 2002 e 2003, e stato rilevato che diverse istituzioni scolastiche hanno inserito detti redditi, ai fini del conguaglio fiscale e previdenziale, direttamente del Sistema Personale Tesoro (S.P.T.) utilizzando il file PRE96. Ciò ha determinato, in taluni casi, l'effettuazione di una doppia operazione di conguaglio fiscale, sia da parte del datore di lavoro, quale sostituto primario d'imposta (nel Mod. CUD del dipendente), sia dallo stesso percipiente, a seguito dell'inclusione degli stessi redditi nel Mod. 730. Al fine di prevenire, in futuro, detti inconvenienti si intende, in questa sede, puntualizzare la procedura da seguire per una corretta operazione di conguaglio.

Preliminarmente si fa presente che il reddito di che trattasi, ai sensi dell'art. 50 (già art. 47), comma l, lettera b) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), e classificato quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, soggetto alla sola imposizione fiscale.

In ordine, poi, alle operazioni

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