C.M. INPDAP 09.09.2004, n. 55
Recupero degli oneri relativi ai provvedimenti di riscatto e/o di ricongiunzione emessi dall'INPDAP in favore dei dipendenti del comparto scuola.
Sono pervenute da parte di alcune Sedi richieste di chiarimenti in merito agli adempimenti operativi da adottare a seguito di notifica da parte di questo Istituto del provvedimento di riscatto e/o di ricongiunzione nei confronti dei dipendenti indicati in oggetto.
In particolare tali provvedimenti riguardano le domande presentate dal personale del comparto scuola, a partire dal 1° settembre 2000.
Com'è noto in mancanza del versamento in unica soluzione o della rinuncia del provvedimento da parte dell'interessato, l'ente datore di lavoro provvede ad effettuare le trattenute mensili sullo stipendio a decorrere dal secondo mese successivo ai novanta giorni dalla data della notifica.
Nei confronti del personale del comparto scuola, l'ente datore di lavoro non provvede direttamente a pagare gli stipendi, in quanto tale adempimento spetta al Dipartimento Provinciale dell'Economia e delle Finanze - Direzione Provinciale Servizi Vari competente, con la conseguenza che quest'ultima effettua le trattenute sulle partite stipendiali.
In tal caso, al fine di evitare la non tempestiva comunicazione da parte dell'ente datore di lavoro alla Direzione Provinciale Servizi Vari competente per gli adempimenti richiesti, nelle more della gestione informatizzata dei dati tra INPDAP e Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e di servizi del tesoro del Ministero dell'Economia, la Sede provinciale o territoriale INPDAP comunicherà direttamente alla suddetta Direzione Provinciale Servizi Vari, all'istituto scolastico di appartenenza e al C.S.A. l'importo delle trattenute mensili del riscatto o della ricongiunzione, il numero delle rate e la relativa decorrenza della prestazione.
In caso di rinuncia al provvedimento o di pagamento in unica soluzione dell'onere di riscatto e/o ricongiunzione, l'interessato dovrà darne comunicazione, nei termini previsti, alla Sede provinciale o territoriale I.N.P.D.A.P. competente, la quale dovrà tempestiv
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