Decreto legge 14.09.2004, n. 241
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni»;
b) al comma 3, le parole: «da quattro a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a quindici anni» e il secondo periodo è soppresso;
c) al comma 3-bis, alinea, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 3» e, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti»;
d) al comma 3-ter, le parole: «si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona» sono sostituite dalle seguenti: «la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona»;
e) dopo il comma 3-sexies, è inserito il seguente:
«3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni è disposta d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere.».
2. All'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonché dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si
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