D.M. MIUR 30.09.2004
1. La consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, è indicata nell'allegata tabella "A", costituente parte integrante del presente provvedimento.
2. Le dotazioni organiche regionali di cui al comma 1 sono determinate in misura del settanta per cento dei posti di insegnamento complessivamente funzionanti.
3. Per effetto di quanto prescritto all'art. 2 della legge 18 luglio 2003, n. 186, le dotazioni organiche della scuola dell'infanzia e della scuola primaria sono stabilite, in sede di prima applicazione, con riferimento al numero dei posti funzionanti nell'anno scolastico 2001/2002 e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della stessa legge. Le dotazioni organiche della scuola secondaria sono determinate relativamente al numero dei posti funzionanti nell'anno scolastico 2003/2004.
4. L'entità dei posti è definita per effetto del numero complessivo delle ore di insegnamento, rapportate ai divisori orari relativi alla costituzione dei posti e delle cattedre di insegnamento di ciascun grado di istruzione.
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