D.M. MIUR 30.09.2004
1. Entro il limite riportato nella colonna "f" della tabella "A", il dirigente dell'ufficio scolastico regionale effettua, per ciascuno dei ruoli indicati all'art. 1, comma 1, della legge n. 186/2003, la ripartizione dei posti, con riferimento al territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.
2. In via residuale possono essere costituiti posti di insegnamento con contributi orari di gradi di istruzione anche differenti, purché le quote orarie afferiscano al medesimo ruolo regionale.
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