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D.P.R. 24.09.2004, n. 272

Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. (G.U. 13.11.2004, n. 267)

Capo I -

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 2 - Programmazione 1

[1. I posti di dirigente da coprire con l'attivazione delle due distinte procedure concorsuali di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono determinati, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di programmazione del fabbisogno di personale.

2. Le amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, in coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale, ed ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro il 30 giugno di ciascun anno, il numero di posti che si renderanno vacanti entro l'anno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i posti da mettere a concorso per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale.]

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Articolo abrogato dall'art. 7, comma 5, lettera a) del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70.

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