D.P.R. 24.09.2004, n. 272
Capo III -
1. Gli ammessi a frequentare il corso che non si presentano entro otto giorni dall'inizio del corso, senza giustificato e documentato motivo, sono esclusi dal corso.
2. Con provvedimento della Scuola Nazionale dell'Amministrazione sono stabilite le norme che gli allievi sono tenuti ad osservare durante il corso e le conseguenti sanzioni che ne derivano in caso di inosservanza, nonché il numero massimo di assenze consentite durante il corso.
Articolo così modificato dall'art. 7, comma 5, lettera q) del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70.
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