D.P.R. 24.09.2004, n. 272
Capo IV -
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento le percentuali del settanta e del trenta per cento di cui agli articoli 3 e 7 vanno riferite alle disponibilità dei posti in organico di ciascuna amministrazione dei dirigenti di seconda fascia.
2. Nel primo concorso pubblico per esami, bandito dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, il trenta per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva nell'amministrazione che indice il concorso.
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