Legge regionale Regione Valle d'Aosta 01.08.2005, n. 18
Capo I - Disposizioni generali
1. La presente legge, nel rispetto dello Statuto speciale e conformemente ai principi costituzionali e dell'ordinamento dell'Unione europea, individua gli strumenti e i percorsi per garantire agli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado la formazione culturale e l'apprendimento secondo criteri e con obiettivi che mirano alla crescita culturale e psicologica delle giovani generazioni di cui debbono essere favoriti le conoscenze, le competenze, l'autonomia ed il senso di responsabilità.
2. La Regione e le istituzioni scolastiche assicurano l'effettiva fruizione dei livelli essenziali delle prestazioni inerenti al diritto-dovere all'istruzione ed operano per il loro progressivo innalzamento, anche in relazione alle specificità, alle tradizioni e ai valori culturali e linguistici propri della Valle d'Aosta e all'originalità espressa dal modello scolastico valdostano.
3. Ai sensi degli articoli 39 e 40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), la scuola valdostana agevola ed assicura la tutela attiva e la valorizzazione delle specificità culturali e linguistiche presenti nella realtà regionale, in quanto componenti integranti dei più rilevanti movimenti culturali e di pensiero operanti sul continente europeo.
4. Il carattere bilingue della scuola valdostana costituisce la garanzia per lo sviluppo di una educazione plurilingue, aperta alla cittadinanza europea e finalizzata anche al rispetto delle diversità culturali e linguistiche.
5. La Regione, nell'ambito della propria competenza, promuove la conoscenza della ling
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