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Legge regionale Regione Valle d'Aosta 01.08.2005, n. 18

Disposizioni in materia di organizzazione e di personale scolastico. Modificazioni alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione). Fonte: Bollettino Ufficiale Regione Valle d'Aosta 16 agosto 2005, n. 33.

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La presente legge, nel rispetto dello Statuto speciale e conformemente ai principi costituzionali e dell'ordinamento dell'Unione europea, individua gli strumenti e i percorsi per garantire agli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado la formazione culturale e l'apprendimento secondo criteri e con obiettivi che mirano alla crescita culturale e psicologica delle giovani generazioni di cui debbono essere favoriti le conoscenze, le competenze, l'autonomia ed il senso di responsabilità.

2. La Regione e le istituzioni scolastiche assicurano l'effettiva fruizione dei livelli essenziali delle prestazioni inerenti al diritto-dovere all'istruzione ed operano per il loro progressivo innalzamento, anche in relazione alle specificità, alle tradizioni e ai valori culturali e linguistici propri della Valle d'Aosta e all'originalità espressa dal modello scolastico valdostano.

3. Ai sensi degli articoli 39 e 40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), la scuola valdostana agevola ed assicura la tutela attiva e la valorizzazione delle specificità culturali e linguistiche presenti nella realtà regionale, in quanto componenti integranti dei più rilevanti movimenti culturali e di pensiero operanti sul continente europeo.

4. Il carattere bilingue della scuola valdostana costituisce la garanzia per lo sviluppo di una educazione plurilingue, aperta alla cittadinanza europea e finalizzata anche al rispetto delle diversità culturali e linguistiche.

5. La Regione, nell'ambito della propria competenza, promuove la conoscenza della ling

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