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Legge regionale Regione Valle d'Aosta 01.08.2005, n. 18

Disposizioni in materia di organizzazione e di personale scolastico. Modificazioni alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione). Fonte: Bollettino Ufficiale Regione Valle d'Aosta 16 agosto 2005, n. 33.

Capo II - Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

Art. 2 - Attività educative e formative nella scuola dell'infanzia

1. L'orario annuale della scuola dell'infanzia è determinato da un minimo di 1026 ore, nelle scuole in cui è presente un solo insegnante, ad un massimo di 1700 ore.

2. Per il perseguimento delle finalità educative e formative della scuola dell'infanzia, sono ricavati, all'interno dell'orario di insegnamento, spazi temporali da dedicare alla programmazione collegiale, da definire con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.

3. Nel rispetto delle finalità educative e formative della scuola dell'infanzia, per il mantenimento dei livelli di prestazione conseguenti agli adattamenti degli orientamenti dell'attività educativa alle esigenze socio-culturali e linguistiche della Valle d'Aosta ed a garanzia dei diritti dell'utenza, gli anticipi delle iscrizioni alla scuola dell'infanzia sono regolati con apposita intesa tra l'Assessorato competente in materia di istruzione, il Consiglio permanente degli enti locali e le organizzazioni sindacali scolastiche.

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