Legge regionale Regione Valle d'Aosta 01.08.2005, n. 18
Capo II - Disposizioni in materia di organizzazione scolastica
1. L'orario annuale della scuola dell'infanzia è determinato da un minimo di 1026 ore, nelle scuole in cui è presente un solo insegnante, ad un massimo di 1700 ore.
2. Per il perseguimento delle finalità educative e formative della scuola dell'infanzia, sono ricavati, all'interno dell'orario di insegnamento, spazi temporali da dedicare alla programmazione collegiale, da definire con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.
3. Nel rispetto delle finalità educative e formative della scuola dell'infanzia, per il mantenimento dei livelli di prestazione conseguenti agli adattamenti degli orientamenti dell'attività educativa alle esigenze socio-culturali e linguistiche della Valle d'Aosta ed a garanzia dei diritti dell'utenza, gli anticipi delle iscrizioni alla scuola dell'infanzia sono regolati con apposita intesa tra l'Assessorato competente in materia di istruzione, il Consiglio permanente degli enti locali e le organizzazioni sindacali scolastiche.
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