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Legge regionale Regione Valle d'Aosta 01.08.2005, n. 18

Disposizioni in materia di organizzazione e di personale scolastico. Modificazioni alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione). Fonte: Bollettino Ufficiale Regione Valle d'Aosta 16 agosto 2005, n. 33.

Capo II - Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

Art. 3 - Attività educative e didattiche nella scuola primaria

1. L'orario della scuola primaria è fissato in un totale annuo di 990 ore.

2. Per gli alunni le cui famiglie ne facciano formale richiesta all'atto dell'iscrizione, l'orario può comprendere il tempo dedicato alla mensa per un massimo di 231 ore annue, in aggiunta alle ore stabilite al comma 1.

3. Per la definizione della dotazione organica del personale docente della scuola primaria, si computano l'orario d'insegnamento per tutti gli alunni, quello per il tempo dedicato alla mensa di cui al comma 2, il monte ore per la contemporaneità dei docenti nelle classi e le necessità orarie derivanti dall'insegnamento della lingua inglese e dall'applicazione dell'articolo 1, comma 6.

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