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Legge regionale Regione Valle d'Aosta 01.08.2005, n. 18

Disposizioni in materia di organizzazione e di personale scolastico. Modificazioni alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione). Fonte: Bollettino Ufficiale Regione Valle d'Aosta 16 agosto 2005, n. 33.

Capo II - Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

Art. 4 - Attività educative e didattiche nella scuola secondaria di primo grado

1. L'orario annuale della scuola secondaria di primo grado è determinato da un minimo di 1056 ore ad un massimo di 1188 ore.

2. Per la definizione della dotazione organica del personale docente della scuola secondaria di primo grado, si tiene conto dell'orario di insegnamento di cui al comma 1 e delle necessità derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 6, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1994, n. 53 (Norme per l'attuazione degli articoli 39 e 40 dello Statuto speciale nelle scuole secondarie di primo grado della Valle d'Aosta).

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