Legge regionale Regione Valle d'Aosta 01.08.2005, n. 18
Capo II - Disposizioni in materia di organizzazione scolastica
1. Per l'innalzamento dei livelli dell'offerta formativa nella scuola valdostana, le dotazioni organiche, complessiva e funzionale, sono definite annualmente dalla Giunta regionale, sulla base dei criteri preventivamente stabiliti sentite le organizzazioni sindacali scolastiche, al fine di consentire la copertura del tempo mensa, la contemporaneità dei docenti, l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, la copertura delle supplenze brevi nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, la realizzazione di particolari progetti di innovazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 19 della legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia delle istituzioni scolastiche), il funzionamento delle scuole nei comuni di montagna e l'integrazione degli alunni diversamente abili e di quelli stranieri.
2. Eventuali ampliamenti dell'offerta formativa per lo svolgimento di attività aggiuntive di tipo facoltativo o opzionale possono essere realizzati ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 19/2000.
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