Legge regionale Regione Valle d'Aosta 01.08.2005, n. 18
Capo II - Disposizioni in materia di organizzazione scolastica
1. Nell'ambito del piano dell'offerta formativa (POF), di cui all'articolo 8 della l.r. 19/2000, le istituzioni scolastiche definiscono e adottano, nell'esercizio della loro autonomia e sulla base degli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale, la documentazione inerente alla valutazione degli alunni e stabiliscono le modalità per la sua conservazione e trasmissione ai successivi gradi di scuola.
2. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della loro autonomia, per garantire la piena realizzazione degli obiettivi stabiliti nel POF, possono individuare, tra i docenti, figure di coordinamento e di sistema, nel rispetto dei limiti fissati dal contratto collettivo di lavoro.
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