Legge regionale Regione Valle d'Aosta 01.08.2005, n. 18
Capo III - Disposizioni per il personale scolastico
1. I contratti di lavoro stipulati con il personale docente, dirigente scolastico e dirigente tecnico tengono conto delle specificità dell'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta e degli adattamenti dei programmi alle necessità locali di cui agli articoli 40 e 40bis della l. cost. 4/1948 e 28 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta).
2. Le modalità di assunzione e di reclutamento ed i contratti di lavoro a tempo determinato del personale docente sono adattati alle specificità indicate al comma 1.
3. Le graduatorie regionali per l'assunzione del personale docente a tempo indeterminato e determinato sono formate in base alla normativa statale vigente, escludendo nell'attribuzione del punteggio, a partire dall'anno scolastico 2005/2006, quello previsto per la prestazione del servizio nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna, fatto salvo quanto previsto dalla legge 1° marzo 1957, n. 90 (Provvedimenti a favore della scuola elementare in montagna).
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