Legge regionale Regione Valle d'Aosta 01.08.2005, n. 18
Capo III - Disposizioni per il personale scolastico
1. All'articolo 1 della legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: "la sua storia" sono inserite le seguenti: ", le specificità dell'ordinamento scolastico valdostano";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Sono dispensati dall'accertamento i dirigenti scolastici, gli insegnanti e il personale educativo appartenenti ai ruoli regionali. Sono altresì dispensati coloro che sono in possesso dell'abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie conseguita nella Regione Valle d'Aosta.";
c) dopo il comma 4, come modificato dalla lettera b), è aggiunto il seguente:
"4bis. Per coloro che sono in possesso dell'abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie non conseguita nella Regione Valle d'Aosta, l'accertamento di cui al comma 1 consiste in una prova scritta ed in una prova orale, finalizzate a dimostrare la conoscenza delle caratteristiche culturali della comunità valdostana, del suo particolarismo linguistico, della sua storia, delle specificità dell'ordinamento scolastico valdostano e della configurazione geografica della regione.".
2. Al comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 12/1993, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai candidati che superano l'esame di cui all'articolo 1, comma 4bis, è rilasciata apposita certificazione.".
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4bis, della
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