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Legge regionale Regione Valle d'Aosta 01.08.2005, n. 18

Disposizioni in materia di organizzazione e di personale scolastico. Modificazioni alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione). Fonte: Bollettino Ufficiale Regione Valle d'Aosta 16 agosto 2005, n. 33.

Capo IV - Disposizioni transitorie, finanziarie e finali

Art. 10 - Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 3, comma 3, e 5, comma 1, è determinato in euro 460.000 per l'anno 2005, in euro 1.380.000 per l'anno 2006 e in euro 1.460.000 a decorrere dall'anno 2007.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2005 e per il triennio 2005/2007 nell'obiettivo programmatico 1.2.2. (Personale direttivo e docente delle scuole regionali) e vi si provvede mediante utilizzo, per gli importi di cui al comma 1, degli stanziamenti iscritti nei medesimi bilanci nell'obiettivo programmatico 3.2. (Altri oneri non ripartibili) al capitolo 69300 (Quota interessi per ammortamento di mutui e prestiti da contrarre).

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

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