Legge regionale Regione Friuli-Venezia Giulia 18.08.2005, n. 20
Capo I - Finalità e caratteristiche del sistema educativo integrato
1. Al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti riconosciuti alle bambine e ai bambini, la Regione promuove, nel quadro più generale delle azioni di sostegno alla famiglia, la realizzazione di percorsi formativi destinati alla prima infanzia mediante la valorizzazione dei servizi esistenti e l'ampliamento dell'offerta formativa con una pluralità di servizi socio-educativi, in modo da concorrere alla formazione di un sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, ispirato ai principi di solidarietà, sussidiarietà, integrazione, pluralismo e partecipazione, nel rispetto delle identità individuali, culturali, religiose e linguistiche.
2. La Regione, riconoscendo il diritto di scelta e l'autonomia educativa delle famiglie, offre sostegno al lavoro di cura dei genitori in modo da favorire la conciliazione tra impegni familiari e scelte professionali e facilitare l'accesso delle donne nel mercato del lavoro, in un quadro di pari opportunità.
3. Nel rispetto dei principi fondamentali e in conformità ai livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dalla legislazione statale, la presente legge disciplina la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi offerti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati a favore dei bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni e delle loro famiglie. Disciplina inoltre le diverse tipologie dei servizi che compongono il sistema educativo integrato, come definito all'articolo 2, la loro organizzazione, le modalità per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento nonché il finanziamento dei servizi stessi.
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