Legge regionale Regione Friuli-Venezia Giulia 18.08.2005, n. 20
Capo I - Finalità e caratteristiche del sistema educativo integrato
1. Il sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, di seguito denominato «sistema educativo integrato», tende a garantire risposte unitarie e coerenti alla complessità dei bisogni delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie mediante la messa in rete dei servizi socio-educativi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati, che comprendono i nidi d'infanzia, i servizi integrativi e i servizi sperimentali di cui agli articoli 3, 4 e 5.
2. Il sistema educativo integrato assicura:
a) il diritto di accesso per le bambine e i bambini;
b) la partecipazione attiva delle famiglie alla definizione delle scelte educative;
c) la prevenzione, riduzione e rimozione delle cause di rischio, emarginazione e svantaggio;
d) l'omogeneità dei titoli di studio del personale operante nei servizi, ai sensi della normativa vigente;
e) la continuità con gli altri servizi educativi e in particolare con la scuola dell'infanzia e il coordinamento con i servizi sociali e sanitari presenti sul territorio;
f) l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi e la collaborazione tra gli enti locali e i soggetti gestori.
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