Legge regionale Regione Friuli-Venezia Giulia 18.08.2005, n. 20
Capo I - Finalità e caratteristiche del sistema educativo integrato
1. I servizi integrativi con finalità educative, aggregative e sociali, ampliano l'offerta formativa dei nidi d'infanzia garantendo risposte differenziate e flessibili attraverso soluzioni diversificate sotto il profilo strutturale e organizzativo, in risposta alle esigenze delle famiglie e dei bambini, anche accompagnati da genitori o altri adulti.
2. Tra i servizi integrativi rientrano:
a) i centri per bambini e genitori, che hanno carattere ludico ed educativo e promuovono opportunità di scambi sociali ed esperienze significative in un'ottica di corresponsabilità tra adulti-genitori ed educatori. Accolgono bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni con la presenza di genitori, familiari o adulti accompagnatori in spazi adeguatamente organizzati;
b) gli spazi gioco, che hanno finalità educative e di socializzazione. Accolgono bambini di età compresa fra diciotto e trentasei mesi. Prevedono una frequenza flessibile e preventivamente concordata con la famiglia per un tempo non superiore a cinque ore giornaliere anche su giornate non continuative;
c) i servizi educativi familiari, che possono avere particolari caratteristiche strutturali, pedagogiche e organizzative. Possono essere realizzati presso il domicilio delle famiglie che mettono a disposizione spazi domestici adeguati e prevedono l'affidamento a educatori di bambini di età inferiore a tre anni, in modo stabile e continuativo. Possono realizzarsi anche presso il domicilio degli educatori stessi, se adeguato.
3. Al fine di garantire la coerenza degli interventi, i servizi integrativi prevedono la presenza di personale con qualifica professionale adeguata
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