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Legge regionale Regione Friuli-Venezia Giulia 18.08.2005, n. 20

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia. Fonte: Bollettino Ufficiale Regione Friuli-Venezia Giulia 17 agosto 2005, n. 33 - Supplemento straordinario 22 agosto 2005, n. 17.

Capo I - Finalità e caratteristiche del sistema educativo integrato

Art. 5 - Servizi sperimentali

1. I soggetti pubblici, del privato sociale e privati, al fine di rispondere a specifiche esigenze presenti sul territorio, possono promuovere e istituire servizi socio-educativi sperimentali per la prima infanzia.

2. I servizi sperimentali hanno caratteristiche strutturali e organizzative diverse da quelle dei servizi di cui agli articoli 3 e 4. Rientrano tra i servizi sperimentali i servizi autogestiti dalle famiglie e i servizi ricreativi.

3. Con l'atto di autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 18 può essere determinata la durata massima della sperimentazione.

4. Per iniziativa delle famiglie che si associano possono essere realizzati servizi autogestiti, con caratteristiche strutturali e organizzative proprie, per la cura, l'educazione e l'animazione di bambine e bambini fino a tre anni di età. Tali servizi possono essere realizzati in spazi domestici.

5. Possono inoltre essere attivati servizi ricreativi che offrono ai bambini opportunità educative e formative attraverso la realizzazione di laboratori e atelier affidati a personale con specifica qualifica professionale nonché occasioni estemporanee di gioco e socializzazione, con la presenza di animatori con competenze nell'ambito socio-educativo per la prima infanzia, in luoghi appositamente strutturati che garantiscano sicurezza e igiene.

6. Le modalità per l'inizio dell'attività dei servizi ricreativi sono definite all'articolo 18, comma 2.

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