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Legge regionale Regione Friuli-Venezia Giulia 18.08.2005, n. 20

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia. Fonte: Bollettino Ufficiale Regione Friuli-Venezia Giulia 17 agosto 2005, n. 33 - Supplemento straordinario 22 agosto 2005, n. 17.

Capo I - Finalità e caratteristiche del sistema educativo integrato

Art. 7 - Accesso ai servizi

1. É garantito l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia pubblici e a quelli che godono del finanziamento pubblico da parte delle bambine e dei bambini fino a tre anni di età, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolidi.

2. I servizi di cui al comma 1, anche in collaborazione con le Aziende per i servizi sanitari e i servizi sociali dei Comuni, garantiscono l'inserimento e l'integrazione dei bambini disabili, favoriscono l'accesso dei bambini in situazione di disagio relazionale, familiare e socio-culturale, svolgendo anche un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione.

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