Legge regionale Regione Friuli-Venezia Giulia 18.08.2005, n. 20
Capo II - Soggetti istituzionali
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di protezione sociale, nell'ambito della programmazione, avvalendosi delle rilevazioni e dei monitoraggi effettuati dal Centro regionale di documentazione e analisi sull'infanzia e l'adolescenza e acquisito il parere del Comitato di coordinamento pedagogico e organizzativo di cui all'articolo 14, stabilisce:
a) le linee di indirizzo per sviluppare l'integrazione della rete dei servizi per la prima infanzia al fine di favorire la realizzazione e la qualificazione del sistema educativo integrato;
b) i criteri per la ripartizione delle risorse regionali destinate al sostegno dei servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici e da soggetti del privato sociale e privati accreditati;
c) le risorse destinate alla formazione, alla ricerca e alla sperimentazione di specifici progetti educativi e organizzativi;
d) le priorità di finanziamento degli interventi;
e) i criteri per la partecipazione finanziaria degli utenti al costo dei servizi erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati accreditati e in convenzione.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, sono stabiliti:
a) i requisiti e le modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei servizi per la prima infanzia da parte dei soggetti gestori, tenendo conto delle specificità di ciascuna delle tipologie previste dalla presente legge, compresi i servizi sperimentali;
b) gli standard di qualità per la gestione dei servizi;
c) le linee guida per l'adozione di apposita Carta dei servizi da
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