Legge regionale Regione Friuli-Venezia Giulia 18.08.2005, n. 20
Capo II - Soggetti istituzionali
1. É istituito, presso la Direzione centrale competente in materia di protezione sociale, il Comitato di coordinamento pedagogico e organizzativo, quale organo tecnico-consultivo della Giunta regionale, che opera per promuovere l'integrazione dei servizi del sistema educativo integrato.
2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) propone, in relazione alle diverse tipologie di servizi e nel rispetto delle esigenze locali, indirizzi pedagogici omogenei, favorendo la sperimentazione e la verifica di specifici progetti educativi e organizzativi;
b) esprime pareri e formula proposte all'Amministrazione regionale sugli strumenti di programmazione che hanno rilevanza diretta o indiretta per l'infanzia;
c) fornisce indicazioni per l'elaborazione e l'aggiornamento degli standard del sistema educativo integrato;
d) promuove e coordina la formazione permanente del personale del sistema educativo integrato;
e) esprime pareri su programmi di aggiornamento promossi dai soggetti gestori integrandoli nel proprio programma generale di formazione permanente;
f) individua criteri per la sperimentazione di metodologie educative, anche attraverso contatti con altre realtà nazionali ed estere.
3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di protezione sociale, ed è composto da:
a) sei rappresentanti di coordinatori o responsabili dei servizi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati;
b) un rappresentante del Gruppo territoriale regionale Nidi-Infanzia;
c)
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