Legge regionale Regione Friuli-Venezia Giulia 18.08.2005, n. 20
Capo III - Interventi finanziari
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, è istituito un Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati accreditati, secondo gli indirizzi di cui all'articolo 13, comma 1.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, sono stabiliti:
a) i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1, da trasferire agli enti gestori del servizio sociale dei Comuni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria);
b) gli elementi per l'individuazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie.
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