Legge regionale Regione Friuli-Venezia Giulia 18.08.2005, n. 20
Capo IV - Autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi
1. L'autorizzazione al funzionamento dei servizi del sistema educativo integrato è concessa dal Comune sulla base dei seguenti requisiti:
a) corrispondenza delle strutture alle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, nonché ai criteri di localizzazione e alle caratteristiche strutturali di cui agli articoli 21 e 22;
b) presenza di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente;
c) offerta di un progetto educativo rispondente alla tipologia del servizio;
d) applicazione al personale in servizio della normativa contrattuale vigente;
e) adozione, qualora sia previsto il servizio mensa, di una tabella dietetica approvata dall'Azienda per i servizi sanitari competente;
f) previsione della copertura assicurativa del personale e degli utenti;
g) previsione che una quota dell'orario di lavoro del personale, non inferiore a quella stabilita dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, sia destinata ad attività di aggiornamento, programmazione del lavoro educativo e alla promozione della partecipazione delle famiglie;
h) adeguatezza del rapporto numerico tra personale impiegato e bambini accolti, in relazione alle specifiche tipologie del servizio.
2. I servizi ricreativi di cui all'articolo 5, comma 5, trasmettono al Comune la denuncia di inizio attività comprendente l'autocertificazione del possesso dei requisiti relativi alla sicurezza e alla salute previsti dalla normativa vigente.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.