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Legge regionale Regione Friuli-Venezia Giulia 18.08.2005, n. 20

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia. Fonte: Bollettino Ufficiale Regione Friuli-Venezia Giulia 17 agosto 2005, n. 33 - Supplemento straordinario 22 agosto 2005, n. 17.

Capo IV - Autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi

Art. 18 - Autorizzazione al funzionamento

1. L'autorizzazione al funzionamento dei servizi del sistema educativo integrato è concessa dal Comune sulla base dei seguenti requisiti:

a) corrispondenza delle strutture alle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, nonché ai criteri di localizzazione e alle caratteristiche strutturali di cui agli articoli 21 e 22;

b) presenza di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente;

c) offerta di un progetto educativo rispondente alla tipologia del servizio;

d) applicazione al personale in servizio della normativa contrattuale vigente;

e) adozione, qualora sia previsto il servizio mensa, di una tabella dietetica approvata dall'Azienda per i servizi sanitari competente;

f) previsione della copertura assicurativa del personale e degli utenti;

g) previsione che una quota dell'orario di lavoro del personale, non inferiore a quella stabilita dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, sia destinata ad attività di aggiornamento, programmazione del lavoro educativo e alla promozione della partecipazione delle famiglie;

h) adeguatezza del rapporto numerico tra personale impiegato e bambini accolti, in relazione alle specifiche tipologie del servizio.

2. I servizi ricreativi di cui all'articolo 5, comma 5, trasmettono al Comune la denuncia di inizio attività comprendente l'autocertificazione del possesso dei requisiti relativi alla sicurezza e alla salute previsti dalla normativa vigente.

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