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Legge regionale Regione Friuli-Venezia Giulia 18.08.2005, n. 20

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia. Fonte: Bollettino Ufficiale Regione Friuli-Venezia Giulia 17 agosto 2005, n. 33 - Supplemento straordinario 22 agosto 2005, n. 17.

Capo IV - Autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi

Art. 19 - Revoca dell'autorizzazione

1. Il Comune procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base è stata concessa l'autorizzazione al funzionamento.

2. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti richiesti, il Comune assegna al soggetto gestore un termine perentorio per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine, il Comune revoca l'autorizzazione.

3. Il Comune dispone controlli a campione sull'idoneità e sulla corretta utilizzazione dei servizi, anche ricreativi.

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