Legge regionale Regione Friuli-Venezia Giulia 18.08.2005, n. 20
Capo IV - Autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi
1. Per la qualificazione dei servizi del sistema educativo integrato è previsto l'istituto dell'accreditamento, caratterizzato dal possesso di requisiti qualitativi e quantitativi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti per l'autorizzazione al funzionamento, omogenei per i servizi gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati.
2. L'accreditamento è concesso dal Comune sulla base dei seguenti requisiti:
a) offrire un progetto pedagogico contenente le finalità, la programmazione delle attività educative e le modalità di funzionamento dei servizi;
b) disporre di un coordinatore pedagogico ovvero avvalersi della collaborazione di tale professionalità;
c) attuare o aderire a iniziative di collaborazione tra soggetti gestori al fine di realizzare il sistema educativo integrato;
d) realizzare nel rapporto con gli utenti le condizioni di accesso di cui all'articolo 7 e le condizioni di trasparenza e partecipazione delle famiglie di cui all'articolo 9, attraverso la costituzione di appositi organismi di gestione;
e) adottare strumenti e metodologie di valutazione del servizio corrispondenti a quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 2;
f) disporre di apposita Carta dei servizi, coerente con le linee guida definite dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, e tale da valorizzare l'autonomia dei singoli progetti educativi;
g) applicare agli utenti condizioni e tariffe entro i limiti minimi e massimi stabiliti annualmente dalla Giunta regionale, anche in termini differenziati nel territorio regionale.
3. L'accreditamento costituisce condizione per l'accesso ai
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