Legge regionale Regione Friuli-Venezia Giulia 18.08.2005, n. 20
Capo V - Caratteristiche delle strutture e dei servizi
1. I Comuni, attraverso la pianificazione urbanistica, programmano e individuano le aree per la localizzazione dei servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 3 e 4 avendo riguardo a integrare le strutture nel contesto urbanistico e sociale.
2. L'area da destinare al nido d'infanzia deve essere situata in zona salubre e facilmente accessibile alla popolazione interessata al servizio, preferibilmente collegabile in modo agevole agli altri servizi sociali e di istruzione per l'infanzia prescolare. Le caratteristiche geomorfologiche dell'area devono assicurare un uso confortevole del servizio in ogni stagione dell'anno.
3. Deve essere altresì assicurata un'area esterna, di esclusiva pertinenza del nido d'infanzia, sufficientemente soleggiata, dotata di zona verde e di attrezzature per la permanenza e il gioco dei bambini. Nella zone ad alta intensità abitativa l'area esterna può essere costituita anche da una terrazza adeguatamente protetta da rischi infortunistici.
4. La destinazione d'uso residenziale dell'immobile è compatibile con l'esercizio del servizio di nido condominiale di cui all'articolo 3, comma 6, e degli altri servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 4 e 5.
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