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Legge regionale Regione Friuli-Venezia Giulia 18.08.2005, n. 20

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia. Fonte: Bollettino Ufficiale Regione Friuli-Venezia Giulia 17 agosto 2005, n. 33 - Supplemento straordinario 22 agosto 2005, n. 17.

Capo V - Caratteristiche delle strutture e dei servizi

Art. 23 - Assicurazioni

1. I bambini accolti presso i servizi educativi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati devono essere assicurati, per la durata della loro permanenza nella struttura, almeno contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea o permanente e decesso.

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