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Legge regionale Regione Friuli-Venezia Giulia 18.08.2005, n. 20

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia. Fonte: Bollettino Ufficiale Regione Friuli-Venezia Giulia 17 agosto 2005, n. 33 - Supplemento straordinario 22 agosto 2005, n. 17.

Capo V - Caratteristiche delle strutture e dei servizi

Art. 24 - Personale

1. Nel rispetto dei requisiti e dei profili professionali in materia nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi, il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato dal coordinatore, dal personale educativo e dal personale addetto ai servizi generali.

2. Agli educatori dei servizi integrativi è richiesto lo stesso titolo di studio previsto per gli educatori dei nidi d'infanzia, anche per favorire la mobilità tra servizi.

3. Per il personale operante nei servizi ricreativi di cui all'articolo 5, comma 5, la Regione prevede specifici percorsi formativi.

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