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Legge regionale Regione Friuli-Venezia Giulia 18.08.2005, n. 20

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia. Fonte: Bollettino Ufficiale Regione Friuli-Venezia Giulia 17 agosto 2005, n. 33 - Supplemento straordinario 22 agosto 2005, n. 17.

Capo V - Caratteristiche delle strutture e dei servizi

Art. 25 - Compiti del personale

1. I Comuni, singoli o associati, assicurano le funzioni di coordinamento pedagogico e organizzativo attraverso la presenza di operatori in possesso del titolo di laurea a indirizzo pedagogico o psicologico, che garantiscono il buon funzionamento e la razionalizzazione dei costi del servizio, il raggiungimento di livelli organizzativi omogenei, l'uniformità di indirizzo pedagogico, la sperimentazione e la verifica dei nuovi indirizzi educativi proposti dal Comitato di coordinamento pedagogico e organizzativo, nonché il collegamento tra le diverse tipologie di servizi.

2. La dotazione di coordinatori pedagogici nei servizi educativi per la prima infanzia viene definita in base alle esigenze e alla tipologia del servizio.

3. Il personale educativo promuove lo sviluppo armonico, il benessere globale e la socializzazione del bambino attraverso attività formative e di cura; si relaziona con la famiglia e con gli altri servizi socio-educativi e sanitari del territorio favorendo una partecipazione attiva al servizio.

4. Gli operatori addetti ai servizi generali e di ristorazione garantiscono la pulizia, la cura generale degli ambienti, la predisposizione dei pasti e collaborano con il personale educativo per il buon andamento del servizio.

5. Il personale opera secondo il metodo della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie e con gli operatori di supporto ai bambini disabili, garantendo l'integrazione degli interventi educativi. Sono previsti incontri periodici di tutto il personale operante nel servizio per l'impostazione e la verifica del lavoro educativo e per l'elaborazio

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