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Legge regionale Regione Friuli-Venezia Giulia 18.08.2005, n. 20

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia. Fonte: Bollettino Ufficiale Regione Friuli-Venezia Giulia 17 agosto 2005, n. 33 - Supplemento straordinario 22 agosto 2005, n. 17.

Capo VI - Norme finali

Art. 29 - Norme transitorie

1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni da adottarsi ai sensi dell'articolo 13 continua ad applicarsi la disciplina previgente.

2. Le strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno l'obbligo di adeguarsi ai requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, fatto salvo il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro, entro un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

3. Le strutture di cui al comma 2 possono chiedere al Comune l'autorizzazione provvisoria al funzionamento, previa attestazione del rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Decorso il termine di cui al comma 2, qualora la struttura sia priva dei requisiti prescritti, l'autorizzazione provvisoria decade.

4. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell'assunzione in servizio.

5. Fino alla modifica della normativa relativa ai requisiti e ai profili professionali per il personale educativo dei servizi per la prima infanzia e dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi, rimangono in vigore le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32 (Disciplina degli asili-nido comunali), come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15/1995. Sono altresì considerati validi i diplomi di scuola media superiore di area pedagogico-sociale, i diplomi di laurea a indirizzo pedagogico o psicologico, ovvero i ti

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