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Direttiva MIUR 04.04.2005, n. 45

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Art. 4 - Livelli di interventi

Il piano annuale delle istituzioni scolastiche, come previsto dal C.C.N.L. relativo al personale del comparto scuola citato in premessa, si potrà articolare in iniziative:

- progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con

gli IRRE, con l'università, con le associazioni professionali qualificate, con gli istituti di ricerca e con gli enti accreditati/qualificati;

- promosse dall'Amministrazione, a livello regionale e nazionale;

- realizzate in autoaggiornamento, secondo le tipologie e le modalità definite dall'art.3 della Direttiva n.70/2002.

Le istituzioni convittuali realizzeranno le iniziative di formazione, tenendo conto delle specifiche modalità di prestazione del servizio del personale educativo. Le iniziative finalizzate ai bisogni formativi del personale ATA dovranno essere individuate nell'ambito del piano delle attività, di cui all'art. 52 CCNL 24 luglio 2003.

Per l'assegnazione dei finanziamenti alle scuole per la formazione del personale docente e del personale ATA dovranno essere utilizzati parametri oggettivi che tengano conto della consistenza delle istituzioni scolastiche e del numero degli operatori scolastici in servizio. I Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali potranno considerare, altresì, le diverse tipologie delle istituzioni scolastiche, la presenza di sezioni staccate o plessi, le reti di scuole e, all'interno di esse, quelle che svolgono il ruolo di centro servizio o altre funzioni che richiedono interventi finanziari perequativi.

Gli interventi realizzati a livello regionale e nazionale saranno tesi ad integrare, nell'ambito di una più generale offerta formativa, le azioni promosse dalle stesse scuole, anche associate in rete, dalle un

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