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Decreto legge 26.04.2005, n. 63

Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore, e altre misure urgenti. (G.U. 27.04.2005, n. 96)

Art. 2 novies - Disposizioni in materia di enti di ricerca

1. Gli enti di ricerca iscritti nell'apposito schedario dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita ai sensi dell'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono destinare le entrate proprie derivanti da specifiche attività svolte nei confronti di terzi su base convenzionale, al netto dei costi sostenuti per lo svolgimento delle predette attività, anche all'incentivazione del personale addetto, in relazione all'apporto direttamente o indirettamente recato, con tempi e modalità stabiliti secondo l'ordinamento di ciascun ente per la disciplina del proprio funzionamento ed organizzazione scientifica interna. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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