Legge 18.04.2005, n. 62
Capo II - Disposizioni particolari di adempimento, criteri specifici di delega legislativa
1. Al fine di pervenire alla piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991 del Consiglio, recante norme in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, il Governo è delegato, fatte salve le norme penali vigenti, ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per violazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 .
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai princìpi ed ai criteri direttivi generali indicati dall'articolo 2, comma 1, lettera c ).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dal comma 3 dell'articolo 1.
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