Legge 18.04.2005, n. 62
Capo II - Disposizioni particolari di adempimento, criteri specifici di delega legislativa
1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a ) considerare la sicurezza energetica nazionale e la salvaguardia della competitività del sistema industriale nazionale incentivando, nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, la diffusione di impianti e tecnologie finalizzati all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia;
b ) evitare effetti distorsivi sulla concorrenza tra le imprese;
c ) assicurare la trasparenza e il pieno accesso del pubblico alle informazioni relative all'assegnazione delle quote e ai risultati del controllo delle emissioni, fatti salvi unicamente i limiti previsti dalla direttiva 2003/4/CE del 28 gennaio 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
d ) prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le v
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