IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 18.04.2005, n. 62

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004. (G.U. 27.04.2005, n. 96 - S.O. n. 76/L)

Capo II - Disposizioni particolari di adempimento, criteri specifici di delega legislativa

Art. 19 - Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a ) prevedere l'applicazione della valutazione ambientale strategica ai piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente, nonché alle loro modifiche;

b ) garantire l'informazione, lo svolgimento di consultazioni e l'accesso al pubblico, nonché la valutazione del risultato delle consultazioni e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;

c ) assicurare la valutazione delle opzioni alternative;

d ) garantire la partecipazione al processo decisionale delle istituzioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistica;

e ) attuare forme di monitoraggio sugli effetti ambientali dei piani e dei programmi, anche al fine della tempestiva individuazione degli effetti negativi e della adozione delle misure correttive;

f ) garantire adeguate consultazioni nei casi in cui un piano o un programma possa avere effetti sull'ambiente di un altro Stato membro;

g ) assicurare la complementarietà con gli altri strumenti di valutazione d'impatto ambientale, ove previsti;

h ) prevedere forme di coordinamento con piani e strumenti di pianificazione urbanisti

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.